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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2007 (C. 3062, approvato dal Senato),

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 11 del 2005, il Capo III (articoli da 28 a 32) reca le disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

            espresse forti perplessità sulla scelta del Governo, confermata dal Senato, di inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, anche disposizioni volte ad incidere sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa, il cui esame da parte del Parlamento rischia di non essere adeguatamente approfondito, come avviene nel caso di progetti di leggi volti specificamente ad attuare decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria penale;

            ritenuto opportuno rafforzare la fase del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo in materia di cooperazione giudiziaria penale sia prevedendo un termine maggiore di quello di quaranta giorni previsto per l'espressione del parere dall'articolo 28, comma 3, sia stabilendo che il Governo, quando non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, debba chiedere un nuovo parere

 

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alle Commissioni competenti illustrando le ragioni per le quali non abbia inteso accogliere i pareri parlamentari.

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sia sostituita la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta»;

            b) all'articolo 28, comma 4, sia soppresso il secondo periodo e conseguentemente dopo il medesimo comma sia inserito il seguente: 4.bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 3062 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007»

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007» (C. 3062 Governo, approvato dal Senato);

 

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            rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria 2007 (C. 3062, approvato dal Senato);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                analogamente a quanto già stabilito con le leggi comunitarie degli scorsi anni, appare opportuno individuare le direttive, tra quelle di cui si prevede il recepimento, per le quali stabilire esplicitamente l'applicazione della procedura rinforzata di cui al comma 4 dell'articolo 1 per quanto concerne la verifica della compatibilità finanziaria, in particolare stabilendo che i relativi decreti attuativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

                occorre precisare, all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, che ai relativi oneri si farà fronte a valere sul Fondo di funzionamento della Presidenza del Consigli dei ministri;

                appare opportuno stabilire che il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies, sia adottato con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                le tariffe di cui al comma 7 dell'articolo 8 saranno determinate in misura tale da assicurare l'integrale copertura dei costi amministrativi;

                le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 214 del 2005, previste dall'articolo 14, pur rivestendo carattere formale, devono essere integrate con una clausola di invarianza;

                con riferimento all'articolo 22, l'effettività della clausola di invarianza risulta garantita dal fatto che all'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM le amministrazioni competenti faranno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

 

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                appare opportuno modificare le clausole di invarianza previste al comma 2 dell'articolo 24 e al comma 3 dell'articolo 25, al fine di renderle conformi alla prassi consolidata;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.»;

            all'articolo 6, comma 1, lettera a) capoverso 4-bis, sostituire le parole: «risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza,» con le seguenti: «risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza»;

            all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: «apposito decreto,» inserire le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

            all'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;

            all'articolo 25, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;

            all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

            sottolineato positivamente come, per la prima volta, nel corso del 2006 il numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia si sia ridotto;

            evidenziato come le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 19 siano volte, rispettivamente, ad apportare all'ordinamento nazionale le modifiche necessarie per estinguere procedure di infrazione già avviate, ovvero a conformare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-395/2000 del 2002, relativa alla disciplina concernente il recupero dei diritti di accisa;

            rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

            valutato positivamente come, per tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di legge, si preveda che il loro recepimento avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;

            ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo 17, il quale dispone l'attuazione della direttiva 2006/138/CE.

 

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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2007,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007», approvato dal Senato;

            valutato in termini positivi l'articolo 21, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

            giudicato opportuno segnalare, per l'ennesima volta, l'esigenza che il Governo si faccia carico di emanare in tempi estremamente rapidi gli atti normativi di attuazione della richiamata disciplina legislativa in materia di RAEE, di cui al citato decreto n. 151 del 2005;

            ritenuto condivisibile l'articolo 22, che reca le disposizioni necessarie ad attuare la direttiva 2006/117/Euratom, istitutiva di un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito;

            preso atto che la citata direttiva 2006/117/Euratom è inserita anche all'interno dell'Allegato B, in modo da prevedere che sul relativo schema di decreto legislativo possa essere espresso il parere parlamentare;

            considerato positivamente che il disegno di legge preveda, all'allegato B, il recepimento di direttive comunitarie in materia di rafforzamento della tutela delle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE) e di riduzione della quantità di pile e accumulatori avviati allo smaltimento (direttiva 2006/66/CE);

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3062, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007», approvato dal Senato;

            rilevato positivamente che il provvedimento dispone, all'articolo 20, la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 196/2005, con il quale è stata attuata la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di adeguarsi a quanto rilevato dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2316 del 12 dicembre 2006;

            condivisa altresì la modifica introdotta dal Senato, con riguardo al comma 2 dello stesso articolo 20, finalizzata a prevedere espressamente la richiesta di parere parlamentare sul predetto schema di decreto integrativo e correttivo,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2007);

            rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni valido strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con margini di nuova e più puntuale interpretazione;

            osservato che il disegno di legge comunitaria per il 2007 nel suo insieme coinvolge in maniera limitata materie di competenza e di interesse della X Commissione;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3062 Governo recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2007»;

            valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) che, introducendo il comma 4-bis all'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la possibilità, ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di utilizzare personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, nei limiti di un contingente massimo di 20 unità;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3062 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007»;

            valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi agli aspetti di competenza della Commissione,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007»;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        e valuta positivamente il percorso avviato dal Governo in materia di etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine, all'attenzione dell'Unione europea.

 

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 maggio 2007 alla 14a Commissione del Senato;

            rilevato che, in relazione all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 6, prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria, come definite dal Titolo V della Parte II della Costituzione, sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

            considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, prefigurando peraltro un'articolata garanzia di rispetto per le loro specifiche competenze;

            rilevato che il comma 7 dell'articolo 1 del testo prevede l'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

            considerato che l'articolo 2 del disegno di legge, che detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione; preso atto che i menzionati principi assumono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall'articolo 118 della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale collaborazione, non espressamente menzionata nel testo costituzionale, è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale

 

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informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, come si evince, in primis, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003;

            rilevate le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, che introducono l'articolo 16-bis nel testo della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disciplinando il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti responsabili di violazioni del diritto comunitario, secondo cui, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria; preso atto che lo Stato esercita nei loro confronti i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, del testo in esame; che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati ed in caso di mancato raggiungimento dell'intesa predetta all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 7 del testo in esame, che assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo ed estendere la disciplina ad altri settori merceologici;

            considerato che l'articolo 8 del disegno di legge in esame, relativo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, dispone che le Regioni e le Province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e che le Regioni e le Province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongano, se necessario, il ritiro dell'autorizzazione;

            rilevato che l'articolo 16 del testo, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea, stabilisce che il

 

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predetto decreto legislativo venga adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;

            auspicato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di formazione del diritto comunitario;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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